Si giungeva di conseguenza a formulare il seguente principio di diritto: “la Corte di appello, investita dell’impugnazione avverso il decreto applicativo della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di p.s. CIOFFI Maria Luisa. Giudizio abbreviato condizionato – le sezioni unite riconoscono il divieto di modificare l’imputazione da parte del p.m. se i fatti erano già noti. Il ricorso in appello avverso i provvedimenti in materia di misure di prevenzione deve, a pena di inammissibilità, presentarsi non alla cancelleria della corte d'appello (art. n. 159 del 2011, art. La Corte di Appello di Catania âallargaâ i limiti della revocazione della confisca. Corte d'Appello di Reggio Calabria Piazza Castello 2, 89100 - Reggio Calabria(RC) Tel. Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. 7, il quale delinea il procedimento applicativo in tema di misure di prevenzione personali, richiama la previgente disposizione della L. n. 1423 del 1956, art. Orbene, ad avviso dei giudici di piazza Cavour, tale opzione, foriera di inconciliabilità logica, per la sua irragionevolezza ed sistematicità, deve essere respinta tenuto conto altresì del fatto che l’impossibilità di inibire l’immediata esecuzione dei provvedimenti trova giustificazione coerente con un diverso ed accelerato regime di termini che sono molto più brevi, sia per la introduzione del ricorso, che per la decisione, rispetto a quelli del processo penale ordinario, il che implica anche una minore protrazione del sacrificio della libertà personale in attesa della pronuncia del giudice di grado superiore sull’impugnazione fermo restando che la parte che non può ottenere l’inibitoria non resta priva di strumenti di tutela dal momento che l’ordinamento le consente di proporre istanza di revoca o modifica del provvedimento applicativo, secondo la previsione del D.Lgs. II, 27 novembre 2018 (dep. 3, 24 e 111 Cost. La Corte dichiara lâillegittimità delle misure di prevenzione alle persone che âdebbano ritenersi, sulla base di elementi di fatto, abitualmente dedite a traffici delittuosiâ â Corte cost. Le misure di prevenzione vengono per la prima volta introdotte in Italia con la legge Pica nel lontano 1864, che integrava un diritto di polizia, che rimarrà una costante per le misure stesse nel corso del tempo, e che doveva servire per la lotta al brigantaggio. (G.U. n. 159 del 2011, art. Il Prefetto ha ricordato la necessità âdi garantire il rispetto delle misure di contrasto alla diffusione dellâepidemia, per non vanificare gli sforzi sin qui fattiâ. Ufficio Misure di Prevenzione Trbunale Viale De Pietro - IV Piano. 25 gennaio 2019), n. 45, Est. Sezione Misure di Prevenzione. MISURE DI PREVENZIONE â PARTECIPAZIONE AL PROCESSO DEL DETENUTO. Con il presente formulario gli autori perseguono l’obiettivo di guidare l’operatore del diritto penale verso la conoscenza dei vari istituti che caratterizzano lo svolgimento di un procedimento penale attraverso un testo che si caratterizza per la sua finalità estremamente... 88,00 € 83,60 € Acquista
7, comma 2, ha introdotto un rimedio per far valere elementi sopravvenuti o comunque mutamenti della situazione giustificativa considerata nella decisione iniziale che permette di conseguire anche risultati più ampi e favorevoli rispetto alla non consentita sospensione. Giovanni DâAntoni Consigliere rel. 4 e al comma 9 prevede che “per quanto non espressamente previsto dal presente decreto, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nell’art. Infine, anche la richiesta di rimessione alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee della questione pregiudiziale risultava ad avviso degli Ermellini essere inammissibile perché intesa a sottoporre il quesito sulla applicabilità del principio di presunzione di innocenza, come stabilito dalla Direttiva 2016/343/UE, in tema di “rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali”. Leggi anche:”Misure di prevenzione: la Corte Costituzionale ne dichiara l’illegittimità parziale”. 19/01/2021. La Suprema Corte di Cassazione riafferma il principio di solidarietà post- coniugale; Licenziamento: è possibile nel periodo di emergenza? abrogato) ma alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato (art. 11, comma 3, anche il ricorso proposto avverso provvedimento di revoca o modifica del decreto impositivo della misura personale non produce effetto sospensivo. 670 c.p.p., applicabile in via analogica, e violazione dell’art. La prima misura fu il domicilio coatto. 1, comma 1, lett. 10, commi 2 e 3, che, nel disciplinare il sistema impugnatorio in materia di misure di prevenzione personale, nega effetto sospensivo all’appello ed al ricorso per cassazione proposti rispettivamente avverso la decisione del Tribunale e della Corte di appello ed al comma 4 prevede “salvo quanto stabilito nel presente decreto, per la proposizione e la decisione dei ricorsi, si osservano in quanto applicabili, le norme del codice di procedura penale riguardanti la proposizione e la decisione dei ricorsi relativi all’applicazione delle misure di sicurezza”. Restando da esaminare l’altro aspetto della variamente dedotta illegittimità delle misure applicate in danno dei ricorrenti, si faceva presente come la Corte di appello, preso atto che le deduzioni difensive attenevano al merito delle questioni devolute con l’atto di gravame, avesse ritenuto opportuno rinviarne la disamina alla decisione finale senza dunque esprimere nessun tipo di valutazione. I ricorsi venivano dichiarati inammissibili alla stregua delle seguenti considerazioni. Telegram - Advertisement - Notizie più lette. Diritto.it è il portale giuridico online di riferimento per i professionisti, aggiornato con la più recente giurisprudenza, Prodotti e servizi per Pubblica Amministrazione, Professionisti ed Aziende, Per la tua pubblicità sui nostri Media: In materia di estinzione della pena per decorso del tempo, da quando decorre il termine di prescrizione nel caso di sospensione dell’esecuzione disposta dal Pubblico ministero ai sensi dell’art. MUCI Luigi. il 13.01.2011. poichè la Corte di appello aveva omesso di pronunciarsi in ordine alla istanza di decadenza del sequestro per tardiva adozione della decisione di confisca, intervenuta dopo una proroga del termine di legge di sei mesi, adottata con motivazione apparente, che, secondo il ricorrente, non teneva conto del reale andamento del procedimento nel quale non era stata espletata consulenza, nè erano state condotte indagini patrimoniali e dopo un periodo di sospensione di soli mesi cinque e giorni ventiquattro dipeso dalla proposizione di istanze di ricusazione da parte dei proposti. A seguito del nuovo Dpcm, in vigore fino al 5 marzo 2021, lâassociazione lancia l'allarme all'esecutivo. n. 159 del 2011, art. n. 159 del 2011, art. Il portale degli uffici giudiziari della Sicilia. 2, n. 4400 del 13/01/2015). 11, quando sia “cessata o mutata la causa che lo ha determinato” atteso che, operando in tal modo, il legislatore, ricalcando l’abrogata L. n. 1423 del 1956, art. La Corte di appello di Roma, sezione misure di prevenzione, rigettava l’istanza proposta dai proposti volta ad ottenere la sospensione, sia del procedimento di prevenzione in corso di celebrazione, sia delle misure di prevenzione personali e patrimoniali applicate a loro carico. Servizi Distrettuali . Titolo I LE MISURE DI PREVENZIONE PERSONALI Capo I Le misure di prevenzione personali applicate dal questore Art. Vigili del fuoco, appello dei precari: âServono certezze e più misure di prevenzioneâ Associazione Nazionale Discontinui dei Vigili del fuoco: appello al governo per vedere riconosciuti i diritti dei precari che operano in prima linea. n. 159 del 2011, art. 670, comma 2, c.p.p. Valerio de Gioia, Paolo Emilio De Simone , Ricevi tutte le novità di Diritto.it attraverso le nostre newsletter. Attraverso un arresto giurisprudenziale, difatti, si eviterebbe il rischio che possa formarsi un orientamento nomofilattico di segno contrario da quello elaborato in siffatta decisione che potrebbe comportare la sua volta l’insorgere di un contrasto giurisprudenziale con evidenti ricadute applicative proprio per quanto attiene la certezza del diritto. 670 c.p.p., comma 2, era stato individuato quale disposizione processuale, applicabile al caso di specie, per decidere sulle istanze di sospensione delle misure di prevenzione applicate nei confronti dei ricorrenti; la Corte di Appello, a sua volta, non aveva replicato alle argomentazioni difensive ed era incorsa nel difetto di motivazione che, ad avviso del ricorrente, si sarebbe tradotta nella violazione di legge fermo restando come non fosse stato considerato il fatto che, poiché il Tribunale di Roma, cui era stata rivolta l’opposizione al rigetto dell’istanza di revoca del sequestro, dopo l’annullamento di precedente decisione reiettiva da parte della Corte di cassazione con la sentenza n. 1950/2018 , nel giudizio di rinvio aveva dichiarato “non luogo a provvedere” per l’intervenuta decisione di confisca oggetto di appello da parte del proposto e del terzo intervenuto essendo stata investita della questione in conformità a quanto disposto dall’art. 4, comma 1, lett. 10 sopra citato perché afferente ad istituti processuali diversi dalla presentazione e decisione del mezzo di gravame e perché delinea la sospensione quale eccezione alla regola generale, cosa che non ne consente l’applicazione in via analogica. c), nella parte in cui stabilisce che i provvedimenti previsti dal capo II si applicano anche ai soggetti indicati nell’art. 640, terzo comma, c.p.p. Seguici sul canale Telegram della Corte di Appello di Venezia Home; Corte di Appello di Venezia; Uffici del distretto; UNEP; P.E.C. di Luigi Maria Mormone. Le misure di prevenzione, originariamente mero strumento di contrasto del disagio sociale, sono divenute un istituto di ampia applicazione nell'azione verso la criminalità organizzata e da profitto attraverso il sequestro e la confisca dei patrimoni illecitamente accumulati, tanto da costituire un modello per altri ordinamenti internazionali. n. 159 del 2011, aveva ritenuto insussistente la norma che l’abiliti all’emissione di provvedimenti urgenti in materia di libertà personale, violando il giudicato interno, formatosi con la sentenza della Corte di cassazione n. 45561/2017 che aveva dichiarato applicabile l’incidente di esecuzione nell’ambito della procedura di prevenzione e che aveva determinato il primo annullamento dell’ordinanza reiettiva dell’istanza di revoca del sequestro, emessa dal Tribunale di Roma il 19 maggio 2016; oltre a ciò, si segnalava la perfetta coincidenza di argomenti, dai quali si era desunta la pericolosità sociale, enunciati nel decreto di sequestro ed in quello applicativo delle misure di prevenzione personali e patrimoniali del 18 settembre 2018, mentre, in realtà, la sentenza della Suprema Corte, rilevando l’omessa motivazione del decreto di sequestro, aveva determinato il venir meno del titolo esecutivo per cui, in forza del combinato disposto degli artt. Integrale La sentenza in questione è assai interessante nella parte in cui si afferma che la Corte di appello, investita dell’impugnazione avverso il decreto applicativo della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di p.s., non ha il potere di disporre la sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato per il divieto posto dal D.Lgs. 588 c.p.p. Non possiamo permettercelo, non possiamo abbassare la guardia» Covid, i dati in aumento allarmano. 27. di Arianna Patuzzi. Facebook. MonteNapoleone district, appello al governo per riaprire. n. 159 del 2011, art. Ciò posto, veniva stimata inammissibile, per manifesta infondatezza, la questione di legittimità costituzionale, sollevata dalle difese dato che, in primo luogo, per come dedotto dalla difesa di uno dei ricorrenti, il tema non era stato ritualmente formulato perché si sarebbe dovuta investire la “disciplina ex D.Lgs. stabilisce che “l’appello non ha effetto sospensivo, salvo che il tribunale non disponga diversamente” ma siffatta previsione deve ritenersi non richiamata dall’art. Venendo poi a considerare la natura del processo di prevenzione finalizzato a contenere la pericolosità individuale mediante imposizione di limitazioni della libertà personale ed a colpire l’accumulo di forme di ricchezza illegalmente acquisita mediante la sottrazione ai loro titolari, secondo l’interpretazione ormai consolidata della giurisprudenza costituzionale e sovranazionale, si stimava come non fosse discutibile che si tratti di procedimento giurisdizionale sottoposto al rispetto di principi fondamentali del processo penale e dunque, da doversi qualificare come tale dall’intervento decisionale di autorità giudicante terza rispetto alle parti, dalla contestazione di una forma specifica di pericolosità e dalla formulazione di precisa “proposta” nel rispetto dei principi di legalità e tassatività della stessa e delle misure da applicarsi, dal contraddittorio in tutte le fasi procedimentali, dall’inviolabilità del diritto di difesa, dal doppio grado di giurisdizione di merito e dalla possibilità di esperire mezzi d’impugnazione per ottenere la revisione della decisione denunciata come ingiusta o illegittima fermo restando che, tuttavia, la pretesa assimilazione di disciplina non è completa e nemmeno generalizzata poiché le peculiarità di determinazioni adottabili e le autonome finalità del sistema prevenzionale danno conto di uno schema procedurale con caratteri propri ed originali rilevandosi al contempo come in tal senso non fossero decisive le osservazioni esposte nella sentenza di questa Corte, sez. a): il decreto del Tribunale di Roma, difatti, aveva disposto le misure di prevenzione personali e reali ad entrambi i proposti in applicazione delle norme dichiarate incostituzionali sul presupposto che essi fossero “soggetti abitualmente dediti a traffici delittuosi, associandosi anche con altri soggetti, al fine di commettere una serie di gravissimi delitti contro la P.A.” e da ciò se ne faceva discende la necessità di annullare senza rinvio entrambi i provvedimenti ablatori inflitti perché emessi in forza del D.Lgs. Direttore. 1, n. 1034 del 19/02/1998) aveva già esclusa la possibilità per il pubblico ministero di chiedere la sospensione del provvedimento di revoca della confisca adottato dalla corte di appello nelle more della decisione sul ricorso per cassazione e, pertanto, le indicazioni ermeneutiche offerte dalla pronuncia citata, pur riferite ad una diversa tipologia di decisione e ad un diverso quadro legislativo di riferimento, ad avviso della Cassazione, conservano validità anche se considerate nel contesto normativo introdotto dal c.d. WhatsApp. Tel. n. 159 del 2011, art. sentenza: Corte di Cassazione - I sez. 172, c. 7, c.p. per ammettere la sospensione degli effetti della decisione di prime grado applicativa della misura di prevenzione personale in contraddizione con la regola generale del D.Lgs. Tel. Si rilevava, fondamento della decisione, come, stante il richiamo da parte degli interessati dei principi affermati dalla sentenza della Corte EDU De Tommaso contro Italia a seguito della quale era stata sollevata questione di illegittimità costituzionale, al momento non ancora risolta, sul punto fosse opportuno attendere l’esito del giudizio di costituzionalità mentre, quanto al merito dell’istanza, si riscontrava la deduzione delle medesime questioni sollevate con l’appello proposto avverso il decreto applicativo delle misure prevenzionali ma si negava al contempo di poter intervenire, disponendone la sospensione, per l’assenza di una norma espressa che consentisse di paralizzare gli effetti di una decisione non ancora definitiva in materia. n. 159 del 2011, artt. Lâemergenza covid sta mettendo a rischio il comparto agrituristico, a causa delle chiusure e dei vincoli legati alle misure di prevenzione. Pubblicato il : 4 Agosto 2020. Così proposto il tema non si correlava e non era pertinente all’oggetto delle istanze, rivolte alla Corte di appello e decise con l’ordinanza impugnata, attinenti all’immediata esecutività delle decisioni dispositive di misure di prevenzione personali ed alla mancata revoca del sequestro autorizzato nel corso del primo grado di giudizio rispetto alle quali il profilo dell’incensuratezza o meno del soggetto che le aveva subite non assumeva un rilievo dirimente ben potendo la sottesa valutazione della pericolosità sociale essere alimentata da elementi indicativi della possibilità di futura commissione di condotte criminose non tradottisi in una pregressa pronuncia di condanna irrevocabile. la cui applicazione avrebbe dovuto condurre alla sospensione soprattutto della misura di prevenzione personale, che risulta molto afflittiva. 23, comma 1, dello stesso decreto rinvia, in quanto compatibili e fatta salva una diversa specifica regolamentazione, alle “disposizioni dettate dal titolo I, capo II, sezione I” tra le cui norme ivi richiamate è inclusa quella di cui all’art. Qui la
Giurisprudenza Predittiva per. 5, n. 10520 del 10/02/2018), in modo del tutto condiviso da questa Sezione nella pronuncia qui in esame, la sospensione del provvedimento impugnato è istituto processuale il quale non rientra nell’ambito della “proposizione” del ricorso e che è definito dall’atto introduttivo e dalle sue modalità, nè in quello della “decisione“, che riguarda l’atto conclusivo e definitorio della fase. Bilancio Sociale. Di conseguenza, avendo il legislatore operato in tal modo, ad avviso degli Ermellini, veniva così riprodotta la previsione già contenuta nella L. n. 1423 del 1956, art. Ufficio Presidente Corte di Assise di Appello; Cancelleria Corte Di Assise Di Appello â Sezione Penale Per i Minorenni â Misure di prevenzione â Estradizioni â Ingiusta detenzione 14 preleggi che rende impraticabile la soluzione suggerita da una delle difese dei ricorrente ai sensi dell’art. Si osservava prima di tutto come il provvedimento impugnato avesse respinto entrambe le richieste difensive con argomentazioni, che, seppur sintetiche, meritavano adesione. Premesso ciò, si rilevava come i ricorsi non fossero in grado di contrastare la decisione di non sospendere il corso del procedimento di cognizione in grado di appello ma soltanto di differire ad altre date le udienze destinate alle attività processuali in attesa della pronuncia della Corte costituzionale sulle norme che definiscono la pericolosità sociale. 27 citato si collocano nell’ambito di una regolamentazione diversificata dedicata alle misure reali: il suo comma 2 richiama l’art. La decisione del giudice dell’esecuzione non pregiudica quella del giudice dell’impugnazione o dell’opposizione, il quale, se ritiene ammissibile il gravame, sospende con ordinanza l’esecuzione che non sia già stata sospesa”. Uno di questi, per il tramite dei suoi legali, deduceva: 1) violazione di legge conseguente alla carenza assoluta di motivazione ed in relazione all’art. 670 c.p.p.. Orbene, pur esprimendosi un giudizio sicuramente positivo su questa pronuncia, in quanto in essa si fa chiarezza su tale problematica processuale, sarebbe forse opportuno, essendo tale principio di diritto formulato da una Sezione semplice, che su tale questione intervenissero le Sezioni Unite per una evidente esigenza di certezza del diritto. Lâinvasione del diritto di prevenzione nel diritto penale sostanziale: confisca facoltativa applicabile a reato prescritto. Convenzioni e offerte commerciali per il personale. Ufficio. n. 159 del 2011, art. non ha il potere di disporre la sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato per il divieto posto dal D.Lgs. Twitter. 1, n. 26639 del 10/06/2008; vedi altresì sez. Piffer [di Laura Ancona] Email: Giorni di udienza: Magistrati assegnati: Materie di competenza: Area riservata. Corte di Assise di Appello. Orbene, se tra le tematiche sollevate dalle difese rientra anche il profilo dell’intervenuta decadenza della confisca per la tardiva pronuncia del provvedimento che l’aveva disposta rispetto al momento di esecuzione del sequestro, ad avviso del Supremo Consesso, per quanto effettivamente l’ordinanza in verifica non presentasse nessuna osservazione sul punto, si riteneva come l’argomentazione citata fosse riferibile anche al profilo della decadenza della confisca fermo restando che, in ogni caso, nel rinvio della decisione alla conclusione del procedimento, secondo la Corte, non era dato rinvenire la violazione di norme processuali o sostanziali riguardanti il sistema prevenzionale mentre il legittimo interesse dei ricorrenti ad una rapida definizione del processo doveva trovare riconoscimento da parte dello stesso giudice di appello cui andavano rivolte istanze in tal senso. 666 e 670 c.p.p., il Giudice della cognizione avrebbe dovuto verificare l’eventuale assenza o non esecutività del titolo; b) inosservanza del D.Lgs. Come va la giustizia nel distretto. 1 lett. 03 Agosto 2020 | Diritto Contemporaneo, Giurisprudenza della Corte Costituzionale. 10, c. 2 e c. 3). Vigili del fuoco, appello dei precari: âServono certezze e più misure di prevenzioneâ Home Attualità. Sequestri penali, misure di prevenzione e procedure concorsuali A cura di Livia De Gennaro e Nicola Graziano, 2018, Maggioli Editore Alla luce del D. Lgs. SANSONE Anna S. Cancelleria Misure di Prevenzione. 666 c.p.p. Ampio successo per il Napoli Carpisa Yamamay Calcio Femminile. 1, comma a), al momento non più vigente; d) inosservanza del D.Lgs. Eâ nullo il processo di prevenzione se il Giudice decidente non dispone la traduzione dellâinteressato detenuto fuori distretto che ha chiesto di partecipare al processo. Quanto alla prima tematica affrontata, l’argomentazione cui la Corte distrettuale aveva fatto ricorso ossia l’assenza nel sistema normativo che regola il procedimento di prevenzione di disposizioni che consentano di sospendere in via interinale l’efficacia del decreto applicativo della misura di prevenzione personale, per sua natura immediatamente esecutivo, ad avviso del Supremo Consesso, veniva censurata con osservazioni infondate. - sentenza n. 49675 del 06-12-2019, (Riferimenti normativi: D.Lgs. 2, n. 20237 del 21/04/2016; sez. Realizzato da Aste Giudiziarie Inlinea S.p.A 10, commi 2 e 3, non superabile in via interpretativa, facendo ricorso all’applicazione analogica dell’art. n. 159 del 2011, art. 670 c.p.p. Tal che se ne faceva discendere come la considerazione della natura derogatoria della disciplina dell’art. Settore Penale – Palazzo Grimani, San Marco, n. 4041 – 30124 Venezia (VE), Convenzioni e offerte commerciali per il personale, Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, Seguici sul canale Telegram della Corte di Appello di Venezia. 12 delle stesse preleggi; anzi, a ben vedere, proseguiva la Corte nel suo ragionamento decisorio, il tema della impossibile inibitoria dell’esecuzione delle misure personali applicate all’esito del giudizio di primo o di secondo grado non rivela un difetto di previsione, una lacuna normativa da colmare a tutela della parte proposta, facendo ricorso a disposizione dettata per un caso analogo dato che, al contrario, il legislatore ha scelto di escludere testualmente la possibilità di sospendere gli effetti della statuizione applicativa sicché l’operazione esegetica sollecitata dalle difese si traduce in una non consentita disapplicazione della norma. n. 159 del 2011, art. 5 memoria difensiva avv.to C.). Le misure di prevenzione nascono come istituti che garantiscono le esigenze di prevenzione dello Stato e sono pertanto svincolate dall'accertamento della responsabilità penale. Pertanto, non soltanto nessuna previsione normativa estende questo meccanismo ai poteri del giudice dell’impugnazione del processo di prevenzione ma la sollecitata interpretazione analogica non è consentita dal differente contesto procedimentale posto che l’art. Print. Sito degli Uffici Giudiziari del Distretto di Corte di Appello di Palermo. In particolare, si riteneva giuridicamente corretto il rilievo, basato sull’analisi testuale delle norme, che riscontra la tassatività dei casi per i quali il legislatore ha stabilito la possibilità di sospensione degli effetti di una decisione non definitiva: si tratta dell’ipotesi di cui al D.Lgs. 0832/660248 - 0832/246561. Il furto di identità su internet e le App di deepfake: le avvertenze del Garante privacy. Misure di Prevenzione. n. 159 del 2011, art. 666 c.p.p., comma 7, per la quale “il ricorso non sospende l’esecuzione dell’ordinanza, a meno che il giudice che l’ha emessa disponga diversamente” che però riguarda il solo ricorso per cassazione proposto avverso l’ordinanza emessa dal giudice dell’esecuzione. n. 159 del 2011, art. n. 159 del 2011, art. Con requisitoria scritta, il Procuratore Generale presso la Corte di cassazione chiedeva che venissero dichiarato inammissibili i ricorsi. 20 e 24 nella lettura costituzionalmente orientata offertane dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione nella sentenza n. 4880/14 giacchè, stante il vincolo logico-giuridico esistente tra sequestro e confisca, se il sequestro non è congruamente motivato, come riconosciuto dalla Corte di cassazione con la pronuncia n. 57096/2018, il vizio si ripercuote sulla stessa confisca che deve riguardare beni acquisiti nell’arco temporale di manifestazione della pericolosità sociale indicato nel sequestro mentre, al contrario, il Tribunale di Roma, senza attendere gli esiti del giudizio di legittimità, aveva disposto la confisca in riferimento allo stesso arco temporale compreso tra il 1985 ed il 2016, indicato nel sequestro, nonostante il difetto di motivazione quanto all’individuazione del momento iniziale avesse privato di valenza giuridica l’intero ragionamento sotteso alla decisione; c) illegittimità dell’ordinanza impugnata a ragione della pronuncia della Corte Costituzionale n. 24/19 che aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale del D.Lgs. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate. 10, a sua volta, secondo i giudici di piazza Cavour, autorizza a ritenere che in linea generale le impugnazioni dei provvedimenti che riguardano misure di prevenzione non producono effetto sospensivo per quelle personali perché testualmente escluso, per quelle reali perché i relativi provvedimenti non sono immediatamente esecutivi sicché le previsioni del D.Lgs. Tra l’altro, sempre ad avviso di questa difesa, qualora non si fosse ritenuto di aderire a tale prospettazione, la disparità di condizioni tra accusa e difesa rispetto alla facoltà di chiedere la sospensione degli effetti del provvedimento di prevenzione disposto dal Tribunale o dalla Corte di appello prima della decisione di merito, avrebbe comportato comunque l’illegittimità costituzionale del D.Lgs. 2, n. 4729 del 16/01/2018; sez. n. 159 del 2011, artt. Coronavirus, lâappello della Cisl a rispettare le misure di prevenzione (Video) Il segretario generale di Messina, Antonino Alibrandi: «Un altro lockdown, anche solo a livello locale segnerebbe la fine del tessuto economico, sociale ed artigianale del nostro territorio. n. 159 del 2011, art. 10, ad avviso degli Ermellini, non può nemmeno ritenersi riferibile alle misure di prevenzione personali il disposto dell’art. 27, commi 3 e 3-bis, per violazione degli artt. Dunque, alla luce di tale normativa, i giudici di piazza Cavour rilevavano come, al fine di evitare possibili contrasti e difficoltà interpretative, si fosse in tal modo inteso stabilire i reciproci effetti delle decisioni adottabili dal giudice dell’esecuzione, chiamato a verificare l’esistenza e l’esecutività del provvedimento di condanna, costituente il titolo esecutivo, e da quello di cognizione, competente a conoscere l’impugnazione tardiva avverso il medesimo provvedimento, questione risolta mediante l’attribuzione a quest’ultimo della competenza per entrambi i procedimenti ed al giudice dell’esecuzione per l’adozione delle determinazioni sulla libertà personale.